La mancata corretta trascrizione della data dell’udienza in agenda denota sicuramente un comportamento negligente dell’avvocato nello svolgimento della sua attività e del mandato professionale, che non lo può mandare esente da responsabilità disciplinare per il solo fatto che tale colpevole dimenticanza non abbia prodotto danni alla parte assistita ovvero non abbia avuto rilievo specifico nello svolgimento del processo (nella fattispecie rinviato su istanza di altro difensore). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 12 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 22 Luglio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 12 Novembre 2007
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