Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Negligente prestazione di attività – Notizie false al cliente – Calunnia – Illecito deontologico.

L’avvocato che trascuri l’adempimento del mandato ricevuto tanto da pregiudicare gli interessi dei clienti, che dia false notizie agli stessi sullo svolgimento del mandato affidatogli e denunci falsamente terzi per giustificare le proprie mancanze, pone in essere un comportamento gravemente lesivo del decoro e della dignità dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi otto). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 settembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCI, rel. DE MAURO), sentenza del 7 novembre 1996, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 07 Novembre 1996 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Settembre 1994 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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