Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mutuo con cliente – Inadempimento delle obbligazioni assunte – Sottoscrizione assegni non onorati – Protesto di cambiali – Illecito deontologico.

Il professionista che ponga in essere una deprecabile commistione di interessi privati e di interessi professionali, profittando della sua posizione di difensore per ottenere vantaggi personali, che contragga mutui con propri clienti e non adempia le obbligazioni assunte, che sottoscriva assegni e cambiali senza onorarli alla relativa scadenza, che risulti inadempiente agli obblighi di pagamento connessi all’iscrizione all’albo, che peraltro provveda alla riparazione degli inadempimenti ricorrendo ad altri debiti, ed ancora non si dia carico di far valere le sue ragioni creditorie nelle forme e tecniche processuali di competenza, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante. (Nella specie in considerazione della precedente buona condotta, e del proposito di adempimento, la pena della sospensione è stata ridotta da anni uno a mesi sei). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 22 gennaio 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. ALPA), sentenza del 7 aprile 1997, n. 31

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 31 del 07 Aprile 1997 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 22 Gennaio 1995
Giurisprudenza CNF

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