Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento incarico professionale – Illecito deontologico – Sussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, avendo ricevuto, mandato professionale al fine di intraprendere cause civili per il risarcimento del danno, non provveda a dar corso alle relative azioni, fornendo peraltro al cliente false informazioni circa la pendenza dei processi con numeri di Registro Generale rivelatisi poi falsi e notizie circa il probabile esito positivo delle vertenze stesse, violazione tanto più grave laddove l’incarico riguardi iniziative da assumere nei confronti di varie testate giornalistiche, allo scopo di respingere accuse gravi e recuperare credibilità e immagine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 24 marzo 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. DANOVI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 199

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 199 del 28 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Marzo 2005
abc, Giurisprudenza CNF

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