Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non adempia il mandato ricevuto, ometta di dare notizie al cliente sullo stato della causa, non restituisca gli atti e i documenti e non risponda alle richieste del C.d.O. di fornire chiarimenti sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione della mancanza di danno in capo agli esponenti, la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi quattro è stata sostituita con la sanzione della sospensione per mesi due ). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 settembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. PETRECCA), sentenza del 20 dicembre 2000, n. 294
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 294 del 20 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Settembre 1999 (sospensione)
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