Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento del mandato – Illecito deontologico – Sussistenza.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, ricevuto mandato per la riassunzione di un giudizio, non lo assolva per cause imputate ai collaboratori dello studio, senza darne peraltro immediata comunicazione al cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Imperia, 20 aprile 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. Sica), sentenza del 25 settembre 2008, n. 84

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 84 del 25 Settembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Imperia, delibera del 20 Aprile 2007
Giurisprudenza CNF

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