Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento del mandato – False informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che non adempia il mandato ricevuto e fornisca false informazioni al cliente nell’intento di mascherare l’errore professionale commesso. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 12 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. VINATZER), sentenza del 20 dicembre 2000, n. 293

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 20 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 12 Luglio 1998
abc, Giurisprudenza CNF

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