Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Mancato adempimento al mandato ricevuto – Omesse e false informazioni alla parte assistita – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai principi di diligenza correttezza e dignità professionale l’avvocato che accetti un incarico professionale e non lo esegua, che pretenda acconti per attività mai svolte, che non fornisca al cliente notizie sull’andamento dell’incarico e cerchi di mascherare la sua inattività con notizie false. (Nella specie, considerata la gravità dei comportamenti, è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Alessandria, 27 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VINATZER), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 292

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 292 del 31 Dicembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Alessandria, delibera del 27 Novembre 1997 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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