Va esclusa la responsabilità disciplinare del professionista che, a causa del comportamento del magistrato che ritardi ingiustificatamente il compimento di atti processuali (l’interrogatorio dell’assistito dell’incolpato detenuto presso la Casa Circondariale), non sia in condizione di presenziare all’udienza dibattimentale, poiché non può essere imputabile all’avvocato il non previsto né prevedibile ritardo nell’inizio dell’incombente, esulando un tale eccesso di previsione dalla normale diligenza richiesta. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 12 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PISANO), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 22 Luglio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 12 Novembre 2007
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