Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che non partecipi all’udienza di incidente probatorio, così privando della necessaria difesa il cliente, atteso che l’inadempimento dell’obbligo di assistenza all’udienza, in mancanza di uno specifico accordo con il proprio assistito, non può trovare giustificazione come scelta discrezionale nell’esercizio di una strategia processuale. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 29 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. CARDONE), sentenza del 22 dicembre 2008, n. 187
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 22 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 29 Gennaio 2007
0 Comment