Va esclusa la violazione deontologica di cui all’art. 38 laddove, come nella specie, risulti sufficientemente provata dall’incolpato l’assoluta involontarietà di non presenziare alle udienze. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cremona, 7 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. SICA), sentenza del 22 luglio 2011, n. 122
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 22 Luglio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera del 07 Aprile 2009
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