Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita- Interessi personali – Truffa verso il cliente – Emissione di assegni privi di copertura – Trattenimento documenti – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.

L’avvocato che, nell’ambito di un disegno truffaldinio, induca il cliente a una vendita mobiliare, e gli consegni, peraltro nella incompatibile situazione di amministratore delegato di una società commerciale, titoli andati poi insoluti e protestati, che trattenga i documenti richiesti e non fornisca chiarimenti al C.d.O., pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in violazione del dovere di correttezza, lealtà e indipendenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie, anche in considerazione dei precedenti disciplinari, relativi a varie ipotesi di appropriazione somme dei clienti, è stata confermata la sanzione della cancellazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 settembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. PANUCCIO), sentenza del 12 marzo 2003, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 12 Marzo 2003 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Settembre 2000 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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