Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Interessi personali – Dovere di adempiere alle obbligazioni assunte- Protesto di cambiali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che operi una commistione tra interessi personali e professionali e sottoscriva cambiali andate poi protestate. (Nella specie il professionista, che si era proposto come depositario di alcune somme, le aveva successivamente trattenute e aveva al loro posto riconsegnato titoli cambiari andati poi protestati. È stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 8 luglio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ALPA), sentenza del 21 novembre 2000, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 21 Novembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 08 Luglio 1999 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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