Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Interessi personali del professionista – Distrazione somme per fini personali – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che, anteponendo i propri interessi a quelli del cliente, distragga a proprio vantaggio somme incassate nell’interesse di quest’ultimo. (Nella specie il professionista incassava per il soddisfacimento di un suo credito professionale, un assegno rilasciato dal debitore di un suo assistito. È stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 25 ottobre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 131

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 27 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Busto Arsizio, delibera del 25 Ottobre 1996 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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