Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che dia false informazioni al cliente sull’ammontare del risarcimento ottenuto e trattenga per sè la somma non dichiarata. (Nella specie in considerazione del ravvedimento del professionista e dell’integrale risarcimento del danno la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 8 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 28 ottobre 2002, n. 185
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 185 del 28 Ottobre 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 08 Novembre 1999 (sospensione)
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