Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che dia informazioni false al cliente sull’andamento della causa e trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente. (È stata confermata la pena della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 7 luglio 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. Franco), sentenza del 28 aprile 1998, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 28 Aprile 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Benevento, delibera del 07 Luglio 1995 (sospensione)
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