Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Informazioni false al cliente – Omessa restituzione documenti – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Illecito deontologico.

L’avvocato che dia informazioni false al cliente sull’andamento della causa, ometta di dare il rendiconto, trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente e non restituisca i documenti di causa pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie in considerazione del ravvedimento e della completa restituzione delle somme trattenute la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita con quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lamezia Terme, 12 gennaio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Perchinunno), sentenza del 10 marzo 1999, n. 15

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 10 Marzo 1999 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Lamezia Terme, delibera del 12 Gennaio 1996 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment