Il professionista che, quale difensore d’ufficio, enfatizzando la gravità delle contestazioni penali, ingeneri in persone di nessuna esperienza in materia uno stato di apprensione tale da indurle ad una doppia nomina difensiva, con conseguente aggravio di spese, che chieda il versamento di acconti sproporzionati e mercanteggi il suo compenso per ottenere quanto più possibile anche in relazione al reddito del cliente, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei doveri di correttezza e probità propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi tre è stata ridotta a mesi due nei confronti del professionista, codifensore, il cui ruolo di partecipe della condotta illecita è risultato non preminente; è stata invece confermata la sanzione della sospensione per mesi tre all’altro professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 15 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. CRICRÌ), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 173
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 23 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 15 Aprile 1997 (sospensione)
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