La mancata restituzione, da parte del professionista, dell’importo ottenuto transattivamente quale risarcimento danni spettante al proprio assistito, integra una condotta di carattere continuativo, sicché il termine di prescrizione dell’azione disciplinare incomincerà a decorrere dal momento in cui il professionista provvederà alla restituzione della somma di cui si è indebitamente appropriato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 10 maggio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. Tirale), sentenza del 22 aprile 2008, n. 36
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 36 del 22 Aprile 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 10 Maggio 2007
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