La condotta del professionista che, riscosse le somme per conto dei propri assistiti, non ne renda conto né si attivi per conseguire il consenso degli interessati ai fini della asserita compensazione con il proprio credito di natura professionale, presenta i connotati della continuità ed è, per tale sua natura, destinata a protrarsi nel tempo fino al momento in cui si verifichi la restituzione delle somme contestate o si perfezioni il consenso alla compensazione da parte degli aventi diritto. Ne consegue che, non potendo ritenersi cessata la condotta contestata, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare non inizia a decorrere. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 17 maggio 2007).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 11 Novembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 17 Maggio 2007
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