Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Indebita appropriazione di somme – Obbligo di presentazione del rendiconto – Illecito – Sussistenza.

Viene meno all’obbligo imposto dall’art. 41 del codice deontologico l’avvocato che, incassata una somma in via fiduciaria in forza di procura speciale, ometta di presentare il rendiconto trimestrale, rimanendo altresì silente ed inadempiente di fronte alla esplicita messa in mora della parte rappresentata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Milano, 21 novembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BORSACCHI), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 272

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 272 del 31 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 21 Novembre 2005
Giurisprudenza CNF

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