L’appropriazione di somme appartenenti al cliente costituisce violazione dei primari doveri di probità, dignità e decoro contemplati nell’art. 5 del codice deontologico forense, compromettendo gravemente l’immagine che la classe forense deve mantenere al fine di assicurare la sua funzione sociale con responsabilità nei confronti della collettività (nella specie il CNF, pur in difetto di espressa impugnazione sul punto, ha ritenuto adeguata la sanzione della radiazione, considerata la gravità dei fatti così come accertati dal giudice penale con sentenza irrevocabile di condanna). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Treviso, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 266
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 28 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 03 Luglio 2000
0 Comment