Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Inadempimento del mandato ricevuto – Omesse informazioni – Mancata restituzione dei documenti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e in contrasto con i principi della deontologia forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto, che informi falsamente il cliente su attività mai effettuate e non ottemperi alla consegna di documenti più volte richiesti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi otto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 24 novembre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MATTESI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 160

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 13 Luglio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Novembre 1997 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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