Il principio dell’onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza potere utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale, infatti, vige il principio di acquisizione, secondo cui le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte a iniziativa o a istanza della quale sono formulate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro. (Nella specie, il Consiglio ha ritenuto provati gli addebiti, relativi alla mancata comunicazione al cliente di notizie sull’esito del procedimento ed alla successiva omessa restituzione dei fascicoli, in base alle dichiarazioni dell’esponente ed alla valutazione ex art. 116 c.p.c. del contegno dell’incolpato, sul quale deve gravare la prova positiva di aver restituito ed informato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 27 marzo 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. GALATI), sentenza del 2 novembre 2010, n. 197
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 197 del 02 Novembre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 27 Marzo 2008
0 Comment