Per costante giurisprudenza del C.N.F., commette un illecito deontologico l’avvocato che accetti il mandato e ometta di svolgerlo, dando false informazioni ovvero omettendo di fornirle.
Nel caso di gestione di denaro dei clienti, il professionista, a norma del codice deontologico, è obbligato a chiedere istruzioni scritte e ad attenervisi, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che nuocciono all’immagine dell’intera avvocatura. Qualora, peraltro, nella determinazione della sanzione della cancellazione disciplinare da parte del C.O.A. sia risultata decisiva la circostanza del fatto appropriativo e successivamente ad essa tale appropriazione sia stata smentita dalla sentenza penale di assoluzione per insussistenza del fatto, la sanzione deve essere rideterminata nella misura meno grave della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di un anno. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bolzano, 31 luglio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), decisione n. 15 del 25 febbraio 2011
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 15 del 25 Febbraio 2011 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 31 Luglio 2007
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