Ai sensi dell’art. 38 c.d.f., anche l’errore può essere motivo di sanzione disciplinare allorquando sia inescusabile e comunque manifesti trascuratezza degli interessi dell’assistito. In particolare, il regime delle impugnazioni e le modalità della loro proposizione costituisce bagaglio conoscitivo indispensabile ed elementare la cui ignoranza è inescusabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Parma, 21 ottobre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 21 Ottobre 2008
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