Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che trattenga ingiustificatamente somme di spettanza del cliente, che giustifichi tale comportamento con una pretesa compensazione di onorari dovuti e che peraltro non fornisca documentazione dell’attività professionale che si assume essere stata svolta. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per un anno in luogo della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 30 marzo 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Bonzo), sentenza del 10 marzo 1999, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 10 Marzo 1999 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 30 Marzo 1998 (cancellazione)
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