Il professionista che trattenga somme di spettanza del cliente, ottenute apponendo firme false di girata su assegni intestati al cliente ed ai figli minori dello stesso, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo dei principi di probità e decoro propri della classe forense. (Nella specie in considerazione del ravvedimento del professionista che ha restituito le somme integrate degli interessi maturati la sanzione della radiazione È stata sostituita con la cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 22 aprile 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Alpa), sentenza del 11 dicembre 1998, n. 209
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 11 Dicembre 1998 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 22 Aprile 1997 (radiazione)
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