Il professionista che, dietro mandato, assuma la gestione del denaro altrui, deve essere ben consapevole degli obblighi che gravano su di lui, obblighi che, pur conformandosi a quelli del mandatario, sono ulteriormente caratterizzati dai doveri di probità, dignità, decoro e lealtà che gravano specificamente sugli avvocati. Ne consegue la responsabilità disciplinare del professionista che, in difetto di prova di qualsivoglia obiettiva circostanza attestante l’esecuzione del mandato, in tal modo impedisca la verifica (attraverso il mancato rendiconto) della bontà del proprio operato ai fini della sua liberazione dalla responsabilità ex art. 1710 c.c. (nella specie, il ricorrente, per conto di una cliente ma in nome proprio, aveva provveduto ad investire sul mercato mobiliare e borsistico americano somme a lui consegnate dalla stessa cliente, omettendo, a seguito del decesso di quest’ultima, di dare all’erede qualsivoglia rendiconto delle operazioni di investimento a suo tempo effettuate).
Il dovere etico, imposto agli avvocati oltre che dalle norme del codice deontologico anche dall’art. 12, co. 1, r.d.l. n.1578/1933, di adempiere il loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene alla loro funzione di collaboratori della giustizia, sancisce il preciso obbligo di dare pieno e compiuto rendiconto di quanto compiuto in relazione al mandato loro affidato, oltre che di trasmettere al cliente tutte le somme comunque avute o gestite in esecuzione del mandato stesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. BONZO), sentenza del 22 aprile 2008, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 22 Aprile 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Dicembre 2006
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