Viene meno ai doveri di correttezza il professionista che abbia trattenuto la somma incassata nell’interesse e per conto della cliente senza consegnarla tempestivamente a quest’ultima, nonostante i solleciti in tal senso inviati dalla stessa e dal difensore subentratole nel mandato, ed abbia inoltre avanzato una pretesa di compensazione con propri presunti crediti professionali. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 aprile 2007)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 253 del 31 Dicembre 2008 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Aprile 2007
0 Comment