Viola l’art. 41 c.d.f. il professionista che trattenga oltre il tempo necessario somme di denaro ricevute per conto del proprio assistito dalla controparte anche se le stesse siano incorporate in un assegno bancario non trasferibile, giacché l’avvocato con tale comportamento, pur non potendo incassare la somma o trarre altri vantaggi economici, arreca un danno economico al cliente, che vede ritardata la possibilità di disporre della somma, ed incrina altresì gravemente l’affidamento fiduciario del cliente stesso nei confronti del professionista. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 26 ottobre 2006) .
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 16 Luglio 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 26 Ottobre 2006
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