Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Garanzia dell’avvocato a favore del cliente – Ipotesi di ammissibilità.

Non pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che in buona fede presti garanzia a favore del cliente nella ipotesi in cui la somma garantita sia di modesta entità, la garanzia sia stata rilasciata al fine di far terminare una controversia, vi sia stata la certezza dell’adempimento del proprio assistito e l’avvocato non abbia tratto alcun utile. (Nella specie il professionista aveva garantito una modestissima somma che il cliente avrebbe dovuto versare alla moglie nella causa di separazione coniugale, al fine di consentire la definizione della lite). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 20 gennaio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 2 giugno 1998, n. 70

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 02 Giugno 1998 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Gennaio 1997
Giurisprudenza CNF

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