Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Firma falsa su quietanza – Omessa comunicazione dell’accordo transattivo – Richiesta di compenso già percepito dalla controparte – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di informare il cliente sull’accordo transattivo raggiunto, apponga la firma falsa dello stesso sull’atto di quietanza e chieda il pagamento di compensi non dovuti perché già corrisposti dalla controparte. (Nella specie il professionista era stato già pagato dalla assicurazione ed aveva richiesto il pagamento del compenso anche al cliente: è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 novembre 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Siciliano), sentenza del 27 gennaio 1999, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 27 Gennaio 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Novembre 1995 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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