Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri deontologici l’avvocato che falsifichi la copia di un verbale di pignoramento e si appropri di una somma di spettanza di un cliente . (Nella specie in considerazione della gravità dei comportamenti è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Chieti, 18 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SICILIANO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 242
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 242 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione cautelare)- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera del 18 Luglio 1998 (sospensione)
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