Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense, l’avvocato che dichiari falsamente l’entità delle somme richieste dalla controparte per la definizione transattivi della controversia e trattenga per sé la differenza. (Nella specie l’avvocato aveva trattenuto per sé una ingente somma che invece aveva dichiarato al cliente essere necessaria per addivenire alla transazione con i creditori in una procedura fallimentare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 221
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 14 Ottobre 2004 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Maggio 2000 (cancellazione)
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