Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni sconvenienti ed offensive nei riguardi della parte avversa e del suo difensore sia negli atti scritti che in udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento all’avvocato che negli scritti aveva parlato, riferendosi alla controparte, di “dolosa rappresentazione” e in udienza aveva usato le parole “stupidaggini” e “falsità” riferito alla difesa della controparte). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 19 settembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 63

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 13 Maggio 2002 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 19 Settembre 2000 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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