Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Esercizio di attività eccedente la procura – Omesse informazioni – Trattenimento somme – Illecito deontologico.

rePone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, l’avvocato che sprovvisto di procura a transigere addivenga comunque ad una transazione, trattenga le somme così ricevute e non fornisca al cliente notizie sul procedimento. (Nella specie in considerazione dell’intervenuta prescrizione di alcuni addebiti la sanzione della sospensione per mesi dodici è stata ridotta a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 maggio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 23 ottobre 1999, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 23 Ottobre 1999 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 16 Maggio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment