E’ configurabile l’illecito disciplinare per violazione dell’art. 46 c.d.f. qualora l’avvocato intenti un’azione giudiziaria contro il proprio rappresentato senza aver preventivamente rinunciato al mandato alle liti, e quindi senza aver evitato, con l’unico mezzo possibile, qualsiasi situazione d’incompatibilità esistente tra mandato professionale e contemporanea pendenza della lite promossa contro il proprio assistito (nella specie, il ricorrente aveva mantenuto la difesa del proprio cliente dopo averlo diffidato stragiudizialmente al pagamento di un suo credito per prestazioni professionali e dopo aver dato corso nei suoi confronti a procedura monitoria ed a procedura esecutiva). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 14 settembre 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. BASSU), sentenza del 27 ottobre 2008, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 27 Ottobre 2008 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 14 Settembre 2005
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