Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che assuma fittizziamente l’attività di difesa per coprire l’attività svolta da un collega in conflitto di interessi con la parte assistita. (Nella specie è stato assolto il professionista che sottoscrivendo l’atto defensionale redatto dal collega ne aveva assunto la paternità e comunque era stato indotto a tale sottoscrizione a causa del rapporto di parentela che lo legava al cliente). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 29 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. TIRALE), sentenza del 8 giugno 2001, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 08 Giugno 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Vercelli, delibera del 29 Ottobre 1999
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