Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di probità, decoro.

La responsabilità del legale nei confronti del cliente è personale, assorbendo come tale i comportamenti d’ogni collaboratore, sicché, nei limiti dell’ordinarietà dei fatti e della diligenza professionale, rileva unicamente la condotta del titolare del mandato (nella specie, lo Studio dell’incolpato aveva esibito alla cliente un documento che ingenerava nella cliente la convinzione che il giudizio affidatogli fosse stato intrapreso e lo sfratto eseguito, in tal modo giustificando un’attività mai effettivamente posta in essere e godendo degli illeciti benefici che il falso affidamento nella parte assistita procurava). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 dicembre 2003 – 19 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BIANCHI), sentenza del 17 luglio 2006, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 17 Luglio 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Novembre 2004
Giurisprudenza CNF

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