Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza – Mancata partecipazione all’udienza dibattimentale – Omessa comunicazione dell’assenza – Illecito deontologico – Esclusione

Nel nostro ordinamento, mentre per un verso non è ammessa la rinuncia tacita all’incarico da parte del difensore nominato, non può desumersi, da un’unica assenza del difensore di fiducia, la configurabilità dell’abbandono della difesa. La valutazione della condotta processuale tenuta dal difensore, dettata dalle più svariate ragioni, pur sempre espressione del libero autonomo ed inviolabile esercizio del diritto di difesa, in assenza di precise disposizioni di legge non compete all’autorità giudiziaria in generale e men che meno al giudice del dibattimento, il cui compito in materia è solo quello di garantire all’imputato un’adeguata assistenza, mediante l’applicazione dell’istituto della nomina del difensore di ufficio. Ne consegue che la mancata presentazione all’udienza da parte del difensore non costituisce di per sè violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici.
Non viola i doveri di diligenza, di fedeltà e correttezza il professionista che ometta di comunicare la sua assenza all’udienza senza giustificarla, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, per assurdo, potrebbe giovarsi di un tale comportamento. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pinerolo, 9 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 22 Ottobre 2010 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 09 Giugno 2008
abc, Giurisprudenza CNF

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