Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Doveri di correttezza e probità.

Va affermata la responsabilità disciplinare del professionista che, in violazione dei doveri di correttezza e probità previsti dall’art. 5 c.d.f., abbia preteso dal proprio cliente analfabeta la sottoscrizione di scrittura privata recante una obbligazione di pagamento di compensi professionali non documentati con la consegna di una nota specifica, ingiustificatamente rifiutata a fronte di ripetute formali richiesta, con contestuale accettazione da parte del cliente stesso di un tasso di interesse particolarmente elevato (18 %), né giustificato dalla natura del rapporto professionale, per l’ipotesi di mancato pagamento del compenso entro il termine stabilito (nella specie, il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione di mesi due, in relazione alla gravità intrinseca delle violazioni ed al comportamento complessivo dell’incolpato nei confronti di un cliente scarsamente dotato di mezzi culturali). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 6 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 15 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 06 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment