Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che rediga tardivamente una fattura e trattenga, non autorizzato, somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari. (Nella specie, anche in considerazione della successiva restituzione delle somme, è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 16 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 27 settembre 1999, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 27 Settembre 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 16 Giugno 1997 (sospensione)
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