Il diritto di difesa ex art. 24 Cost. non viene compromesso dalla mancata audizione dell’interessato nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare sia perché la fase istruttoria non è indispensabile, donde la legittimità della contestuale notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare e della citazione in giudizio ex art. 47, co. 3, r.d. n. 37/34, sia perché la comunicazione e l’audizione dell’interessato, in tale fase, non sono obbligatorie. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 24 aprile 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. FLORIO), sentenza del 25 ottobre 2010, n. 143
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 25 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Aprile 2009
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