Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che richieda al proprio assistito il pagamento di una somma per prestazioni professionali senza l’invio di una nota specifica, e, con atteggiamento volutamente persecutorio ed ostile, minacci di rivelare fatti e circostanze appresi nell’espletamento dell’incarico professionale, nel caso di mancato pagamento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecco, 22 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. D’ARLE), sentenza del 26 febbraio 1998, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 26 Febbraio 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 22 Settembre 1998 (sospensione)
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