Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di riservatezza – Diffusione di una memoria redatta per una richiesta di interdizione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che diffonda, rendendola pubblica, una memoria da lui predisposta per la richiesta di interdizione, e contenente fatti personali e privati sia dell’interdicendo che di altri soggetti , estranei al provvedimento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. SCASSELLATI SFORZOLINI, rel. PETIZIOL), sentenza del 21 febbraio 2003, n. 7

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 21 Febbraio 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Dicembre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment