Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che diffonda, rendendola pubblica, una memoria da lui predisposta per la richiesta di interdizione, e contenente fatti personali e privati sia dell’interdicendo che di altri soggetti , estranei al provvedimento. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 2000).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 21 Febbraio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Dicembre 2000 (censura)
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