Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, lealtà e correttezza – Richiesta di compenso in aggiunta al compenso già percepito dalla controparte – Principio di proporzionalità – Violazione – Illecito disciplinare – Sussistenza

L’avvocato ha l’obbligo di informare il cliente anche in ordine ai costi delle prestazioni ed è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità tra attività svolta e compensi pretesi, come risulta dagli artt. 40 e 43 del cod. deontologico forense, oltre ai doveri di probità, lealtà e correttezza stabiliti in linea generale dagli articoli 5 e 6 dello stesso codice. Pone pertanto in essere una condotta disciplinarmente rilevante il professionista che richieda ed ottenga dal proprio cliente il pagamento di un compenso per l’attività svolta in sede di transazione con la Compagnia assicuratrice, nonostante quest’ultima abbia già corrisposto al medesimo legale e per lo stesso titolo un compenso adeguato, in tal modo procedendo ad una duplicazione della richiesta di compenso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 10 novembre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PERFETTI, rel. BULGARELLI), sentenza del 15 settembre 2010, n. 59

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 15 Settembre 2010 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 10 Novembre 2008
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment