Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità e correttezza – Richiesta di prestito di danaro al cliente – Illecito deontologico.

La richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente costituisce illecito disciplinare, poiché comportamento contrario al dovere di probità e correttezza che il professionista iscritto all’albo professionale deve rispettare in ogni occasione e, quindi, anche nei rapporti strettamente privati e personali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 ottobre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 11 novembre 2006, n. 102

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 11 Novembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Ottobre 2004
Giurisprudenza CNF

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