Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di probità, dignità, decoro, correttezza – Indebita gestione di somme – Violazione

Atteso che l’avvocato mandatario, oltre agli obblighi civilistici di rendiconto, è altresì soggetto a quelli deontologici di lealtà, correttezza e probità, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in difetto di autorizzazione, disponga di una somma di denaro dell’assistito destinandola a sé, a nulla rilevando l’eventuale pretesa creditoria dell’avvocato ai fini della sussistenza di un pur fondato diritto di compensazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 26 settembre 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MASCHERIN), sentenza del 21 luglio 2009, n. 80

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 21 Luglio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 26 Settembre 2006
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment