Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Violazione

Integra sicura violazione dei principi di lealtà e correttezza, e come tale va sanzionato con la sospensione dall’esercizio della professione forense per la durata di mesi tre, il comportamento del professionista che in più occasioni, nel proprio studio ed al di fuori dello stesso, abbia intrattenuto, ad insaputa ed in assenza del genitore affidatario, colloqui con i due figli minori della propria assistita, nonostante essi versassero in una delicatissima situazione psicologica, accertata con perizia disposta nel giudizio di separazione tra i coniugi. (Rigetta il ricorso per il riesame della decisione n. 246/05 RD del 24/11 – 29/12/05 con cui il CNF aveva rigettato il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 23 aprile 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GRIMALDI, rel. Stefenelli), sentenza del 22 aprile 2008, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 22 Aprile 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 23 Aprile 2004
Giurisprudenza CNF

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